Avv. Giovanni Turina
Mi occupo esclusivamente di tutela patrimoniale per privati e piccoli imprenditori: eredità, denaro, immobili, famiglia e società.

Sedi:
Villafranca di Verona, via L. Zago 13
Verona, via del Carrista n. 3

Segreteria
045/5118311 – segreteria@turina.net.

110% sismabonus: e ora?

Aggiornato al 18 febbraio 2023

Il d.l. 11/2023 del 17 febbraio 2023

Il Decreto Legge 11 del 2023 ha profondamente cambiato la struttura del cosiddetto Sismabonus 110%.

L’impatto è importante:

  • per i committenti (proprietari di case o condomini);
  • per i cessionari (le aziende che “acquistavano” il credito);
  • le pubbliche amministrazioni.

Lasciando fuori da questo articolo il terzo caso, che non riguarda i privati ma, appunto, le Pubbliche Amministrazioni (che non potranno più “acquistare” i crediti), concentriamoci sull’impatto per la prima categoria.

Proprietari di casa e condomini: conseguenze

Sostanzialmente è stata azzerata la possibilità di accedere al sismabonus 110% e le altre detrazioni fiscali (es. sostituzione caldaia, isolamento termico, etc..) per una buona fetta degli interessati.

Non possono più chiedere il Sismabonus quelli che all’entrata in vigore del d.l. (17/02/2023):

  • non hanno depositato la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata);
  • nei condomini, non hanno approvato in assemblea condominiale la delibera e/o non hanno presentato la CILA;
  • chi, volendo demolire o ricostruire un immobile, non ha presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (allo sportello unico dell’edilizia del Comune di riferimento)

Agli altri interventi (detrazioni per isolamento termico, climatizzazione invernale come le caldaie) previsti dall’articolo 119 del DL Rilancio 34/2020 si applica la detrazione a ai soggetti, alla data del 17/02/2023, hanno già presentato idonea documentazione e si trova in questi casi:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e siano già iniziati i lavori;
  • risulti registrato il preliminare o stipulato il contratto di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del DPR 917/1986 o dell’articolo 16, comma 1-septies, del dl 63/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.

“Adesso cosa devo fare?”

Il 110% non esiste più, quindi nessuna impresa potrà proportelo.

Se a casa tua hai già iniziato i lavori oppure hai depositato la CILA allora c’è ancora margine per applicare il 110%.

Se il tuo condominio ha deliberato di iniziare i lavori ed è stata presentata la CILA allora c’è margine per applicare il 110%.

Per quanto riguarda gli altri bonus, ad esempio quelli in tema di efficienza energetica, devi avere già iniziato i lavori o presentato la richiesta del titolo abitativo (se necessario) o aver registrato il preliminare/stipulato il contratto di compravendita.

Non posso più accedere al SISMABONUS. Chi paga?

Occorre vedere:

  • il contratto che hai firmato;
  • a che punto è la pratica;
  • chi aveva quale responsabilità.

Chi si era preso l’onere di presentare le carte in Comune?

Chi era obbligato a fare la delibera il prima possibile?

Ogni caso è un mondo a sé.

Alcune società, sorte dopo il 2020, che si pubblicizzavano come esperte nella gestione del Sismabonus, hanno spesso capitale sociale (cioè la “garanzia” per i creditori) decisamente inadeguata per sopportare eventualmente cause di risarcimento danni.

In conclusione, c’è tutta una serie di problematiche significative per i proprietari di casa, o per i condomini, che hanno iniziato (oppure intendevano iniziare) i lavori per beneficiare dei bonus che lo Stato italiano ha erogato.

Puoi valutare il tuo caso chiamando la segreteria al 045/5118311 oppure scrivendo a vittoria@turina.net